19/04/2012

Domande & Risposte

Chi è l’attuale Presidente di Comieco?
Attualmente il CDA è sospeso a seguito di un provvedimento a cognizione sommaria del Tribunale di Milano che prevede l’adeguamento del Consiglio di Amministrazione con l’inserimento al suo interno dei rappresentanti dei recuperatori. Ai sensi di legge al CDA sospeso è subentrato come organo amministrativo vicario il collegio dei Revisori. Il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio di Amministrazione verranno eletti nell’Assemblea già convocata per il 24-25 maggio.

 Chi gestisce le attività del Consorzio attualmente?
Tutte le attività ordinarie sono affidate alla Direzione Generale e alla struttura e proseguono normalmente.

  Che cosa ha provocato lo scioglimento del CDA?
Il ricorso di un’azienda consorziata che riteneva fosse immediatamente applicabile una norma che prevedeva l’inserimento di rappresentanti dei riciclatori e recuperatori all’interno del CDA di Comieco.

 Che cosa succede nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 23 aprile?
Vengono approvate le modifiche statutarie e del Regolamento Consortile necessarie e propedeutiche all’attuazione del provvedimento del Tribunale di Milano.

 Come mai Comieco aveva escluso i riciclatori e i recuperatori dal CDA?
Non si è trattato di esclusione ma semplicemente di una differente interpretazione delle complesse norme che regolano la costituzione dei Consorzi di Filiera che, nell’arco di oltre 30 anni, si sono chiaramente evolute e modificate rispetto al quadro normativo generale nazionale ed europeo. Comieco al momento ha tutto l’interesse a portare a termine l’adeguamento indicato dal Tribunale di Milano affinché tutte le aziende consorziate siano correttamente rappresentate e l’importante attività svolta dal Consorzio possa svolgersi nel massimo dell’efficacia e trasparenza.

 Perché Comieco non consente ai consorziati di accedere ai documenti del CDA?
Il Consorzio, pur nel generale obiettivo di trasparenza, non può consentire di accedere ai documenti dell’amministrazione del Consorzio in quanto tale diritto non trova fondamento né nella legge, né nelle norme consortili. Restano viceversa aperti all’esame il libro dei consorziati e il libro delle assemblee, come previsto dall’art. 18 del regolamento consortile.

 

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